Difesa Giudiziale

La materia tributaria è devoluta in via esclusiva alle Corti di Giustizia tributaria come riformate nel 2022.

Il processo tributario dispone di regole proprie codificate nel D.lgs. 546/1996 e successive modificazioni. Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme del codice di procedura civile. Nel processo tributario è prevista un’istruttoria limitata, ampliata solo di recente con l’introduzione della prova testimoniale in precedenza esclusa. Tuttavia, esso consente l’ampio utilizzo di prove atipiche, provenienti ad esempio dal procedimento penale, da altri procedimenti o comunque acquisiti (laddove per “comunque” deve intendersi in modo lecito).

Di qui l’importanza di un professionista e uno studio che sia strutturato sia per la difesa tributaria che per la difesa penale. Il flusso di materiale probatorio tra i due sistemi è particolarmente ampio se si tiene conto che molte fattispecie rilevano sia sul piano amministrativo tributario sia sul piano penale, e si considera che i due procedimenti (quello penale e quello tributario) hanno regole diverse e si muovono su piani differenti e paralleli, senza possibilità che l’uno influenzi l’altro se non sotto il profilo del possibile travaso di materiale probatorio la cui valutazione resta comunque libera da parte dei rispettivi organi giudiziari. Tuttavia vi sono alcuni vincoli di coordinamento tra i due procedimenti, come il principio di specialità e la quantificazione del debito tributario e dei relativi accessori ai fini della sussistenza della causa di non punibilità o dell’attenuante speciale previste dal D.lgs. 74/2000 che reca la disciplina penale tributaria.

La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio cui le controversie tributarie possono approdare e dove possono essere sollevate solo questioni di legittimità e non di merito. Per questo è importante che sin dai gradi di merito siano proposte o eccepite tutte le questioni giuridiche rilevabili, e questo per non incorrere in decadenze che possono impedire di introdurle per la prima volta in Cassazione.

Qualora una norma tributaria nazionale e la sua interpretazione possa essere in contrasto con norme di diritto europeo (considerato dalla nostra Costituzione di rango superiore) il difensore chiede con prospettazione motivata al giudice nazionale l’invio degli atti alla Corte di Giustizia Europea. Se il giudice nazionale ritiene la questione non manifestamente infondata, manda gli atti al giudice europeo incardinando presso la Corte di Giustizia europea una causa ad hoc per dirimere la questione di diritto.

Qualora una norma tributaria e la sua interpretazione possa essere in contrasto con norme della Costituzione, la difesa chiede motivatamente al giudice la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Se la questione viene ritenuta non manifestamente infondata si incardina un giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla medesima Corte.

Qualora il difensore ritenga che sia stato violato uno dei diritti fondamentali della persona e siano esauriti i mezzi d’impugnazione nazionale, è possibile ricorrere alla CEDU. In materia tributaria e penale, questo può verificarsi in genere con riferimento a quei diritti fondamentali compressi in occasione dell’esercizio (ritenuto illegittimo) di poteri coercitivi (perquisizioni personali o locali, ispezioni della corrispondenza, ecc.) in fase di verifica o di indagini preliminari penali.