Difesa stragiudiziale

I controlli fiscali possono avere una diversa intensità, si va dai semplici questionari (con i quali si chiede a un soggetto se ha intrattenuto rapporti con altri contribuenti) ai controlli incrociati (mediante i quali si acquisiscono documenti di un contribuente presso un altro soggetto) ai controlli in ufficio nei casi in cui il contribuente sia convocato presso gli uffici dell’organo ispettivo con la documentazione utile all’ispezione. Ma i controlli in assoluto più invasivi sono senz’altro le verifiche presso il contribuente. In questi casi, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza dispongono di poteri coercitivi molto penetranti, che derogano a libertà fondamentali garantite dalla Costituzione come il domicilio, la libertà personale e la segretezza della corrispondenza.

In questi casi è fondamentale per l’azienda nominare un professionista che assista alle operazioni di verifica dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza.

Sarà lui infatti a interloquire con l’organo ispettivo, vigilando sull’uso dei poteri e sul fatto che non siano travalicati i limiti e le condizioni poste dalla legge, fornendo i chiarimenti richiesti, ogni elemento di prova e ogni argomento a difesa dell’azienda, assicurando che la ricostruzione dei fatti e la loro interpretazione tenga in debito conto il punto di vista della difesa e avvenga nel pieno rispetto del diritto a un reale contraddittorio.

Questo ha un’utilità significativa nella redazione del documento finale (in genere un processo verbale di constatazione) che viene poi inviato all’organo competente all’accertamento fiscale e, nei casi di contestazione di reati tributari, anche all’autorità giudiziaria. Il fatto che nel processo verbale di constatazione sia rappresentata compiutamente la difesa del contribuente e tutte le prove e gli argomenti a sostegno, pone l’organo accertatore e l’autorità giudiziaria nelle condizioni di valutare con maggiore obiettività le conclusioni raggiunte dall’organo ispettivo.

L’ordinamento tributario consente al contribuente di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare errori e violazioni. I vantaggi di una regolarizzazione spontanea vanno dalla significativa riduzione delle sanzioni all’acquisizione del diritto a una causa di non punibilità penale o, se il ravvedimento è successivo all’inizio di attività ispettive o di verifica, al riconoscimento di un’attenuante speciale che determina una riduzione di un terzo della pena; inoltre essa (cioè l’intero pagamento del debito comprensivo di interessi e sanzioni ridotte) rappresenta una condizione necessaria per accedere al rito alternativo del patteggiamento (che implica un’ulteriore riduzione della pena di un terzo).

Si tratta di un importante strumento deflattivo introdotto nell’ordinamento tributario a partire dal 1997.

Consiste nella possibilità che una controversia tributaria, prima dell’impugnazione giudiziale, venga definita con un accertamento condiviso. Il tentativo può essere esperito su iniziativa della difesa del contribuente o della stessa Agenzia delle entrate.

Segue una serie di incontri in contraddittorio tra le parti che in genere si concludono con una proposta che, se condivisa, viene formalizzata e la controversia si definisce, diversamente il contribuente impugnerà l’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate.

Generalmente, nei casi in cui siano decorsi i termini di impugnazione dell’atto impositivo o una sentenza sfavorevole sia passata in giudicato, e sussistono ragioni giuridiche preesistenti o sopravvenute per chiederne l’annullamento in autotutela, questo rappresenta una modalità peculiare della materia amministrativa di intervenire per eliminare effetti pregiudizievoli di provvedimenti antigiuridici.